L’attività riguarda il collaudo in corso d’opera e i collaudi funzionali degli impianti riportati nella sezione progettazione.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, delle varianti, ecc.
Il collaudo, inoltre, ha lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
Il collaudo comprende, in ogni modo, tutte le verifiche tecniche previste dalle norme tecniche e dalle leggi di settore.
Si eseguono relazioni di collaudo riportanti le considerazioni con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore lavori; nelle relazioni si espone:
se il lavoro sia o no collaudabile;
a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
i provvedimenti da prendere qualora il lavoro non sia collaudabile;
le modifiche da apportare nel conto finale;
il credito liquido dell’appaltatore.
Ad ultimazione delle operazioni di collaudo viene emesso il certificato di collaudo contenente:
- l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- i verbali delle visite con l’indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- il certificato di collaudo.